Incompatibile il rapporto di lavoro nella partecipata pubblica regolamentato come pubblico impiego
Con il P.O. n. 184/2022, pubblicato ieri, il CNDCEC si sofferma sull’ipotesi di incompatibilità del contratto di lavoro a tempo determinato presso una società a partecipazione pubblica, rispondendo a un quesito dell’ODCEC di Catania.
Il caso esaminato è quello di un commercialista che viene assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime “full time” presso INVITALIA, società interamente partecipata dal MEF.
Nel P.O. n. 184/2022 si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DLgs. 139/2005, non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Se la società di cui il commercialista è dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se tale rapporto di lavoro sia regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego. In tal caso, infatti, l’art. 53 comma 1 del DLgs. 165/2001, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del DPR 3/57, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche determinato, il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale. Il professionista dovrà dunque essere cancellato d’ufficio dall’Albo e potrà richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica.
Se, invece, il rapporto di lavoro è disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941