Integrazione ampia dell’esonero della quota IVS
L’INPS precisa che è riconosciuta anche sui ratei di tredicesima di gennaio-luglio 2022 erogati da luglio
L’integrazione dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 20 del DL 115/2022, pari all’1,2%, relativamente ai ratei di tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Lo ha precisato l’INPS con il messaggio n. 4009 pubblicato ieri, con il quale ha fornito nuove indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens, anche a parziale rettifica di quanto indicato all’interno del messaggio n. 3499 dello scorso 26 settembre 2022.
Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda che l’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 ha introdotto, per i rapporti di lavoro dipendente (ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero dello 0,8% sulla ...
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