Doppio regime per la fusione tra enti ecclesiastici
I beni della sfera commerciale dell’incorporato si trasferiscono in neutralità fiscale se rientrano nell’ambito commerciale dell’incorporante
Con la risposta a interpello n. 555, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sui profili fiscali di una fusione tra enti ecclesiastici (non commerciali) effettuata per finalità riorganizzative.
In primo luogo, si osserva che l’art. 7 dell’Accordo tra Repubblica italiana e la Santa Sede del 17 febbraio 1984, ratificato con la L. 25 marzo 1985 n. 121 stabilisce che “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali
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