Non applicabile il regime fiscale della trasferta per i navigator
L’ambito territoriale di intervento del navigator è l’intera Provincia, quindi non si configura per l’Agenzia una prestazione al di fuori della sede di lavoro
Con la ris. n. 67 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli spostamenti dei c.d. “navigator” all’interno della Provincia di riferimento non possono essere qualificati come trasferte, non configurandosi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro, e pertanto il rimborso forfetario per l’espletamento dell’incarico non beneficia del regime di tassazione agevolato previsto per le trasferte dall’art. 51 comma 5 del TUIR.
Nel caso di specie, i navigator hanno stipulato un contratto di collaborazione (senza vincolo di subordinazione) con la Società Anpal Servizi S.p.A., avente ad oggetto determinate attività di assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali e
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