Modello 770 non sufficiente per la responsabilità penale delle omesse ritenute
È necessario che il pubblico ministero alleghi elementi ulteriori e diversi rispetto alla dichiarazione, comprese fonti orali
Lo scorso luglio, la Corte costituzionale n. 175/2022 è intervenuta sul reato di omesso versamento di ritenute previsto dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, dichiarando l’illegittimità delle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”. Di fatto, tale intervento ha cancellato una delle principali modifiche che erano state apportate a questa fattispecie dalla riforma del DLgs. 158/2015 (si veda “Incostituzionale la sanzione penale per le omesse ritenute «dovute»” del 15 luglio 2022).
Fa applicazione della “nuova” norma la sentenza n. 43238, depositata ieri dalla Cassazione. Il legale rappresentante di una srl era stato condannato per non aver versato le ritenute nell’anno 2015 per un importo di quasi 600.000 euro. Il reato si considerava
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