Due differenti funzioni per la nuova figura dell’ausiliario nel diritto della crisi
Il giudice può farsi assistere da un esperto in una determinata arte o professione oppure da una persona idonea al compimento di particolari atti
Nel Codice della crisi (DLgs. 14/2019, c.d. CCII) si è voluta elevare la preparazione dei professionisti mediante la genesi di tre “elenchi/albi” destinati ad accogliere, separatamente: i gestori delle crisi da sovraindebitamento, gli esperti della composizione negoziata ed i gestori delle crisi di impresa (curatori, commissari e liquidatori).
Nel contempo, il legislatore – quale ulteriore novità – ha introdotto nel Codice la figura di “ausiliario ex art. 68 c.p.c.”, ossia di soggetto formalmente privo di requisiti professionali o di iscrizione in albi, in quanto la richiamata norma di procedura civile prevede che il giudice possa farsi assistere da un esperto in una determinata arte o professione oppure da una persona idonea al compimento di particolari atti.
Il Codice ...
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