Canone locativo come parametro per il danno da occupazione abusiva di immobile
Il fatto costitutivo del risarcimento è la possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta
In caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo, il diritto al risarcimento del danno spettante al proprietario per la perdita subita (danno emergente), qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche prendendo come parametro di riferimento il canone locativo di mercato.
Il fatto costituivo del diritto al risarcimento, infatti, è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il risarcimento del danno da mancato guadagno (lucro cessante), invece, presuppone la prova dello specifico pregiudizio subito, ossia che, in mancanza dell’occupazione,
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