Interessi moratori con imposta di registro proporzionale
Ha effetto il principio di alternatività IVA-registro, dato che risultano esclusi dalla base imponibile IVA
Il decreto ingiuntivo che intima ad un soggetto di corrispondere una determinata somma, a suo tempo fatturata a titolo di fornitura di macchinari per l’edilizia, unitamente agli interessi, senza qualificarli come compensativi o moratori, sconta l’imposta di registro del 3% per il principio di alternatività IVA-registro sugli interessi medesimi, in quanto il debito era ormai scaduto e gli interessi avevano, quindi, necessariamente natura moratoria, con conseguente esclusione da IVA.
Lo afferma la Cassazione, nell’ordinanza n. 33535, depositata ieri, ricapitolando la tassazione degli interessi.
Ricorda in primo luogo la Suprema Corte che, in caso di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione
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