ACCEDI
Mercoledì, 25 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per riciclare basta ostacolare la tracciabilità

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 novembre 2022

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 43420/2022, ha ribadito che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche solo a renderlo più difficoltoso.
Per realizzare la condotta di riciclaggio, infatti, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente che essa sia solo ostacolata.

In applicazione di tale principio, quindi, si è ritenuto integrare il delitto di riciclaggio, non solo la condotta di chi versi denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiché, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato (cfr. Cass. n. 26208/2015), ma anche la condotta di chi depositi in banca denaro di provenienza illecita, poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito” (cfr. Cass. n. 13085/2014).

TORNA SU