Compensi a sindaci professionisti sempre deducibili ai fini IRAP
L’indeducibilità è legata alla natura del rapporto, non all’esclusione da imposizione in capo al percipiente
In seguito all’esclusione da IRAP, dal 2022, dei professionisti individuali (ex art. 1 comma 8 della L. 234/2021), occorre chiedersi se tale novità comporti conseguenze in ordine alla deducibilità, in capo alla società erogante, dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e revisori che vengono “attratti” nell’ambito dei redditi professionali.
La questione non si pone qualora tali soggetti siano inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi. In questo caso, infatti, gli emolumenti da essi percepiti costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilati a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR) e, come tali, indeducibili ai fini IRAP (ex art. 5 comma 3 del DLgs.
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