Anche per la Cassazione non spetta l’ecobonus con omessa comunicazione all’ENEA
Riconosciuta la natura decadenziale al termine di 90 giorni, ma resta la possibilità di remissione in bonis
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e ai commi da 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006, deve essere inviata l’apposita comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Queste le conclusioni della Cassazione, nell’ordinanza n. 34151 di ieri, 21 novembre 2022 che, di fatto, confermano la posizione dell’Amministrazione finanziaria e che esplicano i loro effetti inevitabilmente anche per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
La Suprema Corte si esprime per la prima volta sulla natura decadenziale dell’omessa comunicazione all’ENEA entro il predetto termine,
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