Saldo IMU con regole ad hoc per le aree edificabili
Occorre verificare il loro valore, le variazioni urbanistiche in corso d’anno e le aree pertinenziali autonomamente accatastate
In sede di determinazione del saldo IMU, occorre porre particolare attenzione alle aree edificabili, sia ai fini della loro valorizzazione sia dell’eventuale mutamento di destinazione urbanistica avvenuto nel corso dell’anno.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019, per le aree fabbricabili occorre utilizzare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione e quindi, nel caso specifico, quello al 1° gennaio 2022 (che potrebbe divergere da quello utilizzato negli anni precedenti). Si precisa che deve considerarsi “parte integrante del fabbricato” solamente “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
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