Per applicare il regime transitorio sui dividendi rileva la data della delibera
L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento con un principio di diritto a pochi giorni dalla fine del regime
Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.
Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).
Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate ...
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