Dall’Agenzia chiarimenti sulle condizioni per rimanere nel «vecchio» regime Patent box
Con la risposta a interpello n. 2 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sui requisiti per la permanenza nel regime “Patent box”.
Con riguardo ai contribuenti che, con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al periodo 2021, abbiano esercitato sia una valida opzione Patent box (ossia l’opzione di durata quinquennale prevista dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. 190/2014) che una valida opzione Oneri documentali (vale a dire i soggetti che operavano un utilizzo diretto del bene e hanno optato per il regime di autoliquidazione OD), l’art. 6 comma 10 terzo periodo del DL 146/2021 non consente di transitare nella nuova “super deduzione”, dovendo questi soggetti permanere nel precedente regime Patent box per tutta la durata del periodo di riferimento dell’opzione PB.
In tal caso, poiché il periodo di efficacia dell’opzione OD segue quello dell’opzione PB, a decorrere dal periodo d’imposta 2021 non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l’opzione esercitata entro il periodo d’imposta 2020 si considera efficace per i residui anni del quinquennio.
Il contribuente sarà a ogni modo tenuto a predisporre per ciascun anno la documentazione idonea prevista dal regime OD, giacché tale onere, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile, rappresenta una condizione di accesso allo stesso regime OD (laddove, invece, in caso di utilizzo indiretto la predisposizione della documentazione idonea consente solo di fruire di un’esimente sanzionatoria).
Analogamente a quanto previsto per l’opzione OD, anche la comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 si considererà valida fino allo scadere del quinquennio cui si riferisce l’opzione PB.
Pertanto, secondo l’Agenzia, avuto riguardo ai redditi derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, nel caso di specie Alfa potrà permanere nel precedente regime Patent box e continuare ad autoliquidare il beneficio fino alla naturale scadenza del quinquennio, sempre che abbia validamente esercitato l’opzione OD nel modello REDDITI SC 2021.
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