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Al curatore la scelta dell’azione da esercitare

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 gennaio 2023

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Il Tribunale di Napoli, in tre sentenze recentemente edite (le nn. 3786, 5422 e 5741 del 2021), ha affermato che l’azione del curatore fallimentareex art. 146 del RD 267/42, presenta natura inscindibile e unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori sociali dagli artt. 2393 e 2394 c.c., le quali si trasferiscono, con l’apertura del fallimento, in capo, appunto, al curatore.
Essa, quindi, non rappresenta un tertium genus di azione, potendo fondarsi sui presupposti sia dell’una che dell’altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna.

In particolare, come sottolineato dalla Cassazione n. 15955/2012, in relazione a ogni singola questione, il curatore, una volta effettuata la propria scelta, soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le differenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
Occorre, quindi, verificare quale delle due azioni la curatela decida di esercitare, pur essendo possibile che, per ciascun addebito, siano esercitate entrambe.

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