Per il sequestro di beni di un fondo patrimoniale è sufficiente che l’individuo eserciti un potere di fatto
La Corte di Cassazione torna sul tema del sequestro penale di beni appartenenti a un fondo patrimoniale con la sentenza n. 723 depositata ieri.
Da un lato, viene ribadito che la segregazione derivante dal conferimento del bene nel fondo patrimoniale familiare non è opponibile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, da disporre nella sede penale, posto che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento (così Cass. n. 23621/2020).
D’altra parte, osserva la Cassazione, costituisce elemento rivelatore della disponibilità del bene in capo al soggetto indagato (elemento che sotto il profilo oggettivo consente di individuare i beni suscettibili di essere confiscati e, quindi, funzionalmente a tale provvedimento, preventivamente sequestrati) l’esistenza fra essi e l’indagato di una relazione che non è necessario che sia equivalente alla formale titolarità del medesimo intesa in senso civilistico. Ciò poiché è “in ogni caso sufficiente che su di esso l’individuo” eserciti un potere di fatto, “il cui contenuto è sussumibile in quello che in termini civilistici sarebbe definibile come possesso”, cioè come quella relazione materiale che il soggetto ha con il bene che si estrinseca nell’esercizio degli autonomi poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (cfr. Cass. nn. 34602/2021 e 4887/2019).
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