Accantonamenti per chiusura e ripristino delle miniere deducibili per competenza
Oneri deducibili già all’atto dello stanziamento a Conto economico perché certi e oggettivamente determinabili
Se effettuati sulla base di criteri oggettivi, gli accantonamenti a un fondo rischi per le operazioni di chiusura mineraria e per il ripristino ambientale dei pozzi in produzione sono deducibili (sia ai fini IRES che IRAP) già all’atto dello stanziamento a Conto economico.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla risposta a interpello n. 64 di ieri, che ribadisce quanto sostenuto in passato dalla Cassazione (sentenza n. 16349/2014) in ordine ai c.d. costi di “tombamento” delle cave, nonché dalla stessa Agenzia riguardo agli accantonamenti effettuati a fronte dei costi di manutenzione delle discariche dopo le operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti (nota 27 maggio 2010 n. 2010/85997 e circ. 20 giugno 2012 n. 26, § 4).
Si ricorda che, in sede di determinazione ...
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