Validità della formazione dell’esperto di composizione negoziata senza limiti di tempo
Il requisito dell’anzianità e delle esperienze pregresse può maturare successivamente
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 198 del 10 febbraio 2023, fornisce chiarimenti in merito alla validità temporale della formazione obbligatoria per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata di cui all’art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019.
In particolare, la validità della formazione acquisita non è soggetta a limiti temporali, anche se acquisita in epoca anteriore alla maturazione di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione dall’art. 13 commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019.
In altri termini, il percorso formativo già seguito e concluso con esito positivo potrà essere considerato valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti sino a quando il soggetto interessato presenti la relativa domanda.
L’iscrizione all’elenco ...
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