Rileva l’utilizzo del credito per i termini di recupero
Non ha importanza la dichiarazione in cui è indicato il credito
La sentenza n. 5243 della Cassazione depositata ieri si è pronunciata in relazione al termine entro cui può essere recuperato un credito ritenuto inesistente.
La norma di riferimento è l’art. 27 comma 16 del DL 185/2008, che si riporta: “Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall’articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo
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