Fallimento omisso medio anche con la disciplina transitoria del Codice della crisi
Al concordato ante DLgs. 14/2019 segue la liquidazione giudiziale senza preventiva risoluzione
Sul tema del c.d. “fallimento omisso medio”, il Codice della crisi innova la disciplina previgente: l’art. 119 comma 7 del DLgs. 14/2019, infatti, dispone che il tribunale possa dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale “solo a seguito della risoluzione del concordato”, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti successivi all’accesso al procedimento concordatario.
Permangono, tuttavia, dubbi guardando la disciplina transitoria: si tratta di comprendere, in particolare, se anche in pendenza di una procedura concordataria apertasi ante DLgs. 14/2019 possa trovare applicazione la nuova disciplina del Codice della crisi, con la conseguenza di ritenere necessaria la previa risoluzione del concordato per avviare la liquidazione giudiziale.
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