Per l’aggiudicatario nuovi obblighi antiriciclaggio con problemi applicativi
Gentile Redazione,
con l’entrata in vigore, a partire dallo scorso 28 febbraio, di nuovi obblighi antiriciclaggio in capo al soggetto che si aggiudica un immobile a seguito di una esecuzione immobiliare, sorgono, a mio parere, alcuni problemi di coordinamento con la normativa di riferimento che è opportuno evidenziare
Si ricorda, innanzitutto, che per effetto della riforma del processo civile sono state apportate alcune modifiche al codice di procedura civile.
In particolare, all’articolo 585 c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: “Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
In effetti, va tenuto presente come le aste immobiliari rappresentino un investimento appetibile per quanti dispongono di ingenti liquidità e, dunque, possano essere utilizzate anche per immettere nel circuito legale capitali di illecita provenienza (per giunta utilizzando un percorso giurisdizionale quale il processo esecutivo).
Da qui, l’intervento condivisibile del legislatore, destinato a creare prevenzione in materia antiriciclaggio in un contesto di potenziale alto rischio.
Tuttavia, l’applicazione di tale riforma del codice di procedura civile appare scollegato dai principi e più in generale dal sistema di prevenzione ormai consolidato del decreto antiriciclaggio.
Infatti all’aggiudicatario sembra essere assegnata, di fatto, la qualifica di “cliente”, una volta rilevato il suo (nuovo) obbligo a fornire le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica ex art. 22 D.Lgs. 231/2007.
Tale nuova figura di “cliente” intanto non risulta inserita nel perimetro della definizione canonica ex art. 1 comma 1 lettera f) del decreto antiriciclaggio (il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico).
I maggiori problemi sorgono però sulla figura di chi è chiamato a raccogliere le informazioni in capo all’aggiudicatario; la modifica normativa assegna tale compito al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato.
Ma quest’ultimo può considerarsi “soggetto obbligato” a tutti gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio?
Che disciplina applicare di fronte a un rifiuto di rendere le dichiarazioni necessarie, ovvero in caso di carenze nelle informazioni fornite?
E ancora, quali regole per consentire la verifica del contenuto delle informazioni/dichiarazioni raccolte?
Infine, qualora si riscontrassero gli elementi per l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, chi deve procedere? Il presidente del tribunale, il giudice dell’esecuzione ovvero il delegato?
Tali interrogativi discendono evidentemente da un non precisato inquadramento del “soggetto obbligato” in questo nuovo contesto creato dalla Riforma.
Come si vede, la previsione di un nuovo sistema di prevenzione antiriciclaggio trapiantato nel codice di procedura civile, ma totalmente avulso dalle consolidate procedure e dagli obblighi del DLgs. 231/2007, rischia di creare problemi applicativi di non poco conto.
È auspicabile un tempestivo intervento correttivo per meglio coordinare la modifica al codice di procedura civile con la normativa antiriciclaggio in vigore.
In attesa, rimane comunque utilizzabile l’art. 12 comma 7 del DLgs. 231/2007, secondo il quale: “L’autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l’autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza”.
Marco Abbondanza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
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