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ECONOMIA & SOCIETÀ

Diritto di abitazione della casa familiare possibile su un solo immobile

Non rileva che i coniugi dimorassero nella casa vacanze diversi mesi all’anno

/ Cecilia PASQUALE

Sabato, 11 marzo 2023

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 7128, depositata ieri, pronunciandosi sul diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ex art. 540 comma 2 c.c. ha chiarito che tale diritto ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.

Questo diritto, pertanto, non può comprendere due residenze alternative, o due immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, in quanto la nozione di casa adibita a residenza familiare comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi

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