Diritto di abitazione della casa familiare possibile su un solo immobile
Non rileva che i coniugi dimorassero nella casa vacanze diversi mesi all’anno
La sentenza della Corte di Cassazione n. 7128, depositata ieri, pronunciandosi sul diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ex art. 540 comma 2 c.c. ha chiarito che tale diritto ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.
Questo diritto, pertanto, non può comprendere due residenze alternative, o due immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, in quanto la nozione di casa adibita a residenza familiare comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi
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