Fabbricabili anche i terreni agricoli a ridotta edificabilità
Rileva la qualifica del piano regolatore generale del Comune
La distinzione tra terreni agricoli e aree edificabili rileva, ai fini dell’IMU, per la diversa modalità di determinazione della base imponibile.
Per calcolare la base imponibile dei terreni agricoli (nonché per quelli non coltivati comunque non edificabili) occorre moltiplicare il reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente 135 (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).
Per le aree edificabili, invece, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riguardo agli elementi di cui al medesimo comma 746 (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione
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