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Niente stop automatico al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con reati lievi

/ REDAZIONE

Martedì, 9 maggio 2023

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Con la sentenza n. 88 depositata ieri, la Corte costituzionale ha stabilito che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna di una persona straniera per alcuni fatti di lieve entità non può essere automaticamente respinta. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale della persona richiedente prima di negare il permesso.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del DLgs. 286/98 (Testo unico stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 (Testo unico stupefacenti; “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all’art. 474 secondo comma c.p. (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

In linea con svariate pronunce in cui erano state dichiarate illegittime disposizioni legislative che, nella materia dell’immigrazione, introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri, e in sintonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – riporta il comunicato –, la Consulta ha chiarito, in motivazione, che bensì il legislatore è titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti.

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