L’interesse di dilazione e differimento per contributi omessi o versati in ritardo varia ancora
L’INPS, con la circolare n. 44, pubblicata ieri, ha divulgato un’ulteriore variazione della misura dell’interesse di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ciò a seguito della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea (Bce) del 4 maggio, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento, “TUR”), pari al 3,75%, a decorrere dal 10 maggio 2023, incidendo sulla determinazione del tasso di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti previdenziali, nonché sulla misura delle sanzioni civili ex art. 116 commi 8 lett. a) e b) secondo periodo e 10 della L. 388/2000.
È pari al 9,75% annuo il tasso di interesse dovuto sia in caso di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ex art. 2 comma 11 del DL 338/89, sia in ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
Non subiranno modificazioni, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.
La decisione della Bce comporta, inoltre, la seguente variazione della misura delle sanzioni civili:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (trovando applicazione anche in ipotesi ex art. 116 comma 8 lett. b) secondo periodo della L. 388/2000);
- in caso di evasione di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) primo periodo della L. 388/2000 resta ferma la misura della sanzione civile pari al 30% in ragione d’anno nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- anche in ipotesi ex art. 116 comma 10 della L. 388/2000 la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,25% annuo.
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