Il socio accomandante può agire sempre se non convocato per la sostituzione dell’accomandatario
La Cassazione, nell’ordinanza n. 10685/2023, ha ricordato che la decisione con cui l’assemblea di una sas modifica l’atto costitutivo della società, nominando il nuovo socio accomandatario, deve essere assunta, a pena di nullità, nel rispetto dell’art. 2252 c.c., e cioè – in mancanza di una diversa previsione statutaria – con il consenso di tutti i soci (cfr. Cass. n. 20839/2017 e Cass. n. 20558/2008).
Di conseguenza, si osserva come l’interesse ad agire in giudizio da parte del socio non convocato ai fini dell’adozione di tale decisione sussista:
- sia per l’illecito impedimento all’esercizio dei suoi diritti sociali;
- sia in ragione della misura della quota di partecipazione (pari nella specie al 50% del capitale), che, a fronte del forzato silenzio, non gli consenta di incidere sulla scelta del nuovo socio accomandatario.
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