Per le micro imprese possibile valutare i derivati al fair value
Secondo l’OIC, le micro imprese possono rinunciare alle semplificazioni per esse previste
Le micro imprese, numerose in Italia, sono definite dall’art. 2435-ter c.c. come le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al tema dei criteri di valutazione, l’art. 2435-ter c.c. stabilisce, al comma 2, che si applicano quelli previsti per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (con la conseguente facoltà di applicazione del criterio del costo ammortizzato), mentre, al comma 3, che non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. sulla
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