Indipendenza del revisore a rischio se tiene la contabilità dei clienti di revisione
Il Codice italiano di etica e indipendenza fornisce indicazioni per l’adozione di misure di salvaguardia
Con la determina del Ragioniere generale dello Stato n. RR127 dello scorso 23 marzo, pubblicata ieri, sono stati adottati i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale e di indipendenza e obiettività (ex artt. 9 comma 1, 9-bis comma 2 e 10 comma 12 del DLgs. 39/2010), che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a osservare nell’esercizio dell’attività di audit. Tali principi costituiscono il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti (c.d. Codice italiano di etica e indipendenza).
Il Codice entra in vigore per le revisioni legali dei bilanci relativi
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