ACCEDI
Mercoledì, 19 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Il decreto bollette non supera le disparità nelle sanatorie

Sabato, 1 aprile 2023

x
STAMPA

Gentile Redazione,
come osservato da più parti già nei primissimi giorni successivi alla pubblicazione della legge di bilancio 2023, fra le diverse criticità emerse leggendo la regolamentazione delle varie sanatorie ivi previste, una era relativa al perimetro di applicazione della definizione degli avvisi bonari – prevista all’art. 1 commi 153 e 155 della L. 197/2022 – con riduzione della sanzione dal 10% al 3%. Tale criticità purtroppo non è stata eliminata neppure con la pubblicazione del decreto “bollette” (DL 34/2023) che pure tante ne ha “sistemate”.

Spiego in breve la fattispecie per cui la disparità di trattamento che emerge è talmente illogica da sollevare perfino profili di incostituzionalità!
Il comma 153 è riferito alla definizione agevolata delle “somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 richieste con le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data”, mentre il comma 155 è riferito alla definizione agevolata delle “somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni richieste con le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Dunque, della combinata lettura dei due commi, si deduce che non è possibile definire con la riduzione delle sanzioni gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta diversi dal 2019-2020-2021 per i quali l’avviso è stato notificato a dicembre 2022 ed il cui termine di pagamento scade successivamente al 1° gennaio 2023.

In siffatti casi il contribuente attende gli ultimi giorni per pagare la prima rata che come detto scadeva agli inizi del 2023 (per es. il 15 gennaio 2023). Tale fattispecie, a causa della formulazione letterale della legge, non permetta al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 3% in quanto non ricade né nel comma 153, che è relativo solo ai periodi di imposta 2019-2020-2021, né nel comma 155 che è relativo a tutti gli altri periodi di imposta (qualsiasi, in quanto non è specificato) ma impone come condizione essenziale quella di avere un piano di rateazione in corso!

È chiaro che se il trentesimo giorno utile per pagare l’intero o la prima rata è il 15 gennaio 2023 (come da esempio) il contribuente non soddisfa la condizione prevista dal comma 155. Ossia quella di avere un pagamento rateale in corso al 1° gennaio 2023, in quanto doveva ancora avviarlo al 1° gennaio 2023.

Una disparità di trattamento talmente ingiustificata e irragionevole da rendere il comma in oggetto della L. 197/2022 viziato di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza, posto che crea una disparità di trattamento fra soggetti che versavano nell’identica situazione iniziale priva di ragionevolezza. Infatti, qualora il contribuente avesse avuto l’intuizione di anticipare il pagamento della prima rata (per es.) al 30 dicembre 2022, allora sì che avrebbe potuto accedere alla riduzione posto che avrebbe reso “in corso” il pagamento rateale.

Pertanto, visto che il Legislatore si è dimenticato incredibilmente di porre rimedio (anche) a questa ingiustizia (mentre altre ne ha risolto) tramite una interpretazione autentica del comma 155 da far confluire nel decreto legge “bollette”, ci si accontenterebbe di un urgente intervento di prassi dell’Agenzia Entrate (tanto ormai siamo abituati a tale modo “indiretto” di legiferare) tale da garantire la doverosa parità di trattamento a tutti quei soggetti che si trovano loro malgrado (i tempi di notifica dell’avviso bonario non li detta purtroppo il contribuente) in simili situazioni.


Sandro La Ciacera
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

TORNA SU