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Limiti per la dichiarazione d’ufficio della nullità della delibera assembleare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 aprile 2023

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 10233, depositata ieri, ha precisato che il giudice, se investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato.

Se, invece, la domanda ha per oggetto l’esecuzione o l’annullamento della delibera, la rilevabilità d’ufficio della nullità di quest’ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni deve essere coordinata con il “principio della domanda”. Ragion per cui il giudice:
- da una parte, può sempre “rilevare” la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda;
- dall’altra parte, non può “dichiarare” la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta dalla parte interessata.

In entrambi i casi, tuttavia, tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza – la cui decorrenza è rilevabile d’ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte – pari a tre anni dall’iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel Registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.

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