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La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 aprile 2023

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Con il P.O. n. 43/2023 pubblicato ieri, il CNDCEC affronta il tema della prescrizione dell’azione disciplinare di competenza dei Consigli di Disciplina territoriali ex art. 8 comma 1 del DPR 137/2012, precisando che la risposta non riguarda il caso specifico ma il carattere generale del quesito proposto dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza.

Il Consiglio nazionale, dunque, ricorda che l’azione disciplinare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 del DLgs. 139/2005 e dall’art. 20 comma 1 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. I successivi commi 2 e 3 del citato art. 20 del Regolamento stabiliscono rispettivamente che “il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione” e che “se il procedimento ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

Dunque, secondo il CNDCEC, il Consiglio di Disciplina deve innanzi tutto rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 comma 8 del DLgs. 139/2005, per verificare se sia iniziata o meno l’azione penale a carico dell’iscritto a seguito della istanza di annullamento del decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti.

Da qui vengono esemplificate due ipotesi:
- nel caso in cui risulti che l’azione penale, per gli stessi fatti, sia iniziata, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale;
- in caso contrario, si ritiene che sia il Consiglio di disciplina territoriale, nell’ambito della propria autonomia, a dover valutare se le condotte poste in essere dall’iscritto, laddove presentino profili di violazione di norme del Codice deontologico o di leggi o di regolamenti, si siano protratte nel tempo e fino a quando, al fine di individuare l’eventuale decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare.

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