Gli interessi da rimborso si calcolano dalla data del versamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11262 depositata ieri, ha sancito che in caso di domanda del rimborso del contribuente eseguita ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, le somme devono essere maggiorate degli interessi di cui all’art. 44 del DPR 602/73, calcolati per ogni semestre escluso il primo.
Essi cominciano a decorrere dal semestre successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento indebito e non alla domanda di rimborso, sino a quello in cui viene emesso l’ordinativo di pagamento.
Per i giudici, i menzionati interessi “hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita”.
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