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Nuovi codici tributo per sanzioni in caso di ravvedimento su ritenute e trattenuta nel 770

/ REDAZIONE

Sabato, 29 aprile 2023

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Con la risoluzione n. 18 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, soppresso e ridenominato una serie di codici tributo con riferimento al versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle sanzioni da ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, relative ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770, nonché delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Nel dettaglio, per consentire il versamento, tramite F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel modello 770, sono istituiti da “8947” a “8953”.
Per il versamento delle sanzioni mediante F24 EP, l’Agenzia istituisce poi i codici tributo “896E, “897E”, “898E”, “894E” e “895E”, riportando le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.

Inoltre, sono ridenominati i codici tributo “891E”, denominato “Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale” e “893E”, denominato “Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale”.
Sono poi soppressi i codici tributo “890E”, “8906”, “1250”, “114E”, “145E”, “146E”, “1618”, “1619”.per il versamento delle sanzioni mediante F24 EP.

Come anticipato, per adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, viene effettuata la revisione dei pertinenti codici tributo.

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