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Detrazione IVA ammessa a prescindere dal concreto inizio dell’attività

/ REDAZIONE

Sabato, 29 aprile 2023

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Con l’ordinanza n. 11213 depositata ieri, 28 aprile 2023, la Corte di Cassazione ribadisce la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti con riferimento alle attività di carattere preparatorio rispetto all’esercizio dell’attività di impresa, benché quest’ultima non sia poi intrapresa. Tale circostanza, infatti, non esclude di per sé la sussistenza del requisito dell’inerenza.

Nel caso di specie, la società ricorrente intendeva realizzare un impianto di biogas ma, successivamente, rinunciava all’iniziativa e, così, al conseguimento dell’oggetto sociale e dei relativi corrispettivi.
Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata (Cass. nn. 23994/2018 e 7440/2021), la Suprema Corte ricorda che la detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive dipende dalla “effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali”, indipendentemente dal concreto svolgimento dell’attività, ove si tratti di operazioni strumentali “alla costituzione delle condizioni d’inizio” della stessa. Ciò a condizione che l’Amministrazione finanziaria non rilevi l’ipotesi di abuso del diritto, rivolto a ottenere un indebito vantaggio.

Tale orientamento recepisce i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia Ue 18 maggio 2021 causa C-248/20, che, oltre a quanto sopra, chiarisce come il mancato avvio dell’attività economica debba essere comunque determinato, a monte, da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, “sia pure assunte in un’accezione ampia” (come nel caso in cui l’attività non sia avviata in seguito ai risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi).

Nella fattispecie in esame, si ritiene pertanto illegittimo il diniego di rimborso dell’IVA quale conseguenza della (sola) “decisione di rinunciare al conseguimento dell’oggetto sociale”, senza che ne sia valutata la circostanza sulla cui base essa è stata assunta.

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