Definizione delle rate dei bonari inibita con autotutela a gennaio 2023
Ai sensi dell’art. 1 comma 155 della L. 197/2022, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica il cui pagamento rateale è in corso al 1° gennaio 2023 “possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo”.
Occorre quindi che al 1° gennaio 2023 fosse in corso il pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307 di ieri si era posto il caso di un contribuente che, a fronte di un avviso bonario recapitato a novembre 2022, ha presentato istanza di autotutela e la susseguente rideterminazione degli importi è poi avvenuta a gennaio 2023.
Non può esserci in tal caso la definizione ex L. 197/2022 degli importi rideterminati in quanto al 1° gennaio 2023 non era in corso il pagamento rateale.
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