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Il consumo illegale di energia elettrica non sfugge all’IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 aprile 2023

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Anche se involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, l’erogazione di energia elettrica costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, che comporta il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale.
Per il gestore del sistema di distribuzione si tratta di un’attività economica la quale, anche se fosse esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di Pubblica Amministrazione, può essere considerata trascurabile, e quindi non soggetta a IVA, solo se di portata minima nello spazio e nel tempo.
Si tratta dell’interpretazione degli artt. 2, par. 1, lett. a) e 9, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce fornita dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza depositata ieri, 27 aprile 2023, con riguardo alla causa C-677/21.

Il caso esaminato riguarda il trattamento IVA di un’indennità richiesta da un gestore del sistema di distribuzione a un privato che ha consumato illegalmente energia elettrica.
I giudici unionali hanno ritenuto sussistente il nesso diretto tra l’energia elettrica illegalmente consumata e la somma richiesta come corrispettivo dal gestore. Inoltre, il privato si è comportato nei confronti di quest’ultimo come fosse un cliente.

Sotto un diverso profilo, la Corte di Giustizia dell’Ue ha rilevato che la cessione dell’energia elettrica operata dal gestore, anche se involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica, in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore.

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