Varia il tasso di interesse di rateazione dei debiti per premi assicurativi INAIL e sanzioni civili
Con la circolare n. 16 pubblicata ieri, l’INAIL ha comunicato un incremento della misura del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
L’Istituto assicuratore ricorda che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023, ha fissato nella misura pari al 3,75% (contro 3,50% comunicato con la circolare n. 10/2023) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Tale decisione incide, a partire dal 10 maggio 2023, sui tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116 commi 8 e 10 della L. 388/2000.
Per quanto concerne la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, il tasso di interesse è pari al 9,75%, mentre quello per la determinazione delle sanzioni civili è pari al 9,25%.
Dopo aver elencato i casi specifici in cui trova applicazione il tasso del 9,25%, la circolare specifica che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Pertanto, dato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5%, a decorrere dal 10 maggio, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, si applica il tasso del 5%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7%.
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