Nuove istruzioni per il versamento dei premi INAIL sospesi a Lampedusa e Linosa
Con la circ. n. 17 di ieri, l’INAIL fornisce le istruzioni ai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per avvalersi della sospensione ex art. 42-bis commi 1 e 1-bis del DL 104/2020, in seguito alle novità apportate dall’art. 10 commi 9 e 10 del DL 198/2022.
La norma aveva previsto – per i suddetti soggetti – che i versamenti dei premi INAIL in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, potessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto (senza applicazione di sanzioni e interessi), entro Il 21 dicembre 2020.
Il DL 198/2022 ha poi previsto una nuova modalità di versamento. In particolare, il termine è stato prorogato al:
- 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Inoltre, i versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione (entro i suddetti termini) ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di:
- 4 rate mensili di pari importo per il primo 50% delle somme dovute (con versamento della prima rata entro il 30 giugno 2023);
- 24 rate mensili di pari importo per il secondo 50% delle somme dovute (con versamento della prima rata entro il 30 novembre 2023).
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione entro il 30 giugno 2023 (provv. Agenzia Entrate 5 aprile 2023 n. 120706). Sul punto, vengono dettate le istruzioni per la compilazione del QUADRO D, all’interno del quale devono essere riportate le informazioni relative alla sospensione dei premi assicurativi.
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