Non si può riqualificare il fabbricato da demolire come terreno edificabile
I giudici di legittimità ricostruiscono l’evoluzione della norma sull’interpretazione degli atti nell’imposta di registro
La Cassazione sembra aver ormai assimilato la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 e le sue implicazioni.
Lo dimostra un’ordinanza depositata ieri dalla Cassazione (Cass. 22 maggio 2023 n. 14004), secondo cui non è possibile utilizzare l’art. 20 del DPR 131/86 per riqualificare un atto di cessione di fabbricato destinato ad albergo, in cessione di terreno edificabile, valorizzando elementi estranei al contratto, come, ad esempio, la richiesta del permesso di costruire da parte dell’alienante, con previsione della demolizione e della ricostruzione del fabbricato.
La pronuncia ripercorre attentamente l’evoluzione normativa e consente di comprendere l’attuale quadro.
Prima del
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