I creditori proseguono l’azione di responsabilità anche se la società fallisce
La legittimazione si perde solo se il curatore esercita un’azione analoga o ne dispone
La Corte di Appello di Napoli, nella recente sentenza n. 1873/2023, ha stabilito che il creditore sociale di una spa che abbia esercitato l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 2394 c.c., non perde la legittimazione a proseguire l’azione intrapresa per il solo fatto che, in corso di causa, la spa debitrice sia dichiarata fallita.
Secondo la Corte, infatti, i creditori perdono la legittimazione a esperire (o a proseguire) l’azione in discorso solo nel caso in cui il curatore decida di esercitare il potere sostitutivo che gli è attribuito dall’art. 2394-bis c.c., il quale stabilisce che, in caso di fallimento, l’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e quella a tutela dei creditori sociali nel loro complesso
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