Gestione non conservativa neutralizzata dalla ricostituzione del capitale
Lo scioglimento per riduzione del capitale al disotto del minimo legale richiede sempre una perdita superiore a 1/3
La Cassazione, nell’ordinanza n. 17139, depositata ieri, ha stabilito che la reintegrazione del capitale fa venire meno ex tunc lo scioglimento della società ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. Non è, quindi, possibile ritenere l’amministratore responsabile per illecita prosecuzione dell’attività sociale, ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. (norme che impongono, al verificarsi di una causa di scioglimento, una gestione tesa solo alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale). Tuttavia, la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell’assemblea potrebbe costituire causa di responsabilità degli amministratori nei confronti della società.
La Suprema Corte sottolinea, in primo luogo, come, in relazione all’ipotesi di perdita di oltre un ...
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