Nella relazione del professionista la valutazione delle azioni risarcitorie e revocatorie
I giudici ritornano sulla distinzione tra fattibilità giuridica ed economica del concordato
La Cassazione, con ordinanza n. 17106 depositata ieri, ha enunciato il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160 comma 2 del RD 267/42 deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire le azioni risarcitorie o revocatorie, necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e per l’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere la posizione da assumere verso la proposta.
L’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo a una violazione dei presupposti giuridici della procedura.
I giudici ritornano, altresì, sul