Obbligo di segnalazione INAIL per premi non versati di importo superiore a 5.000 euro
Con la circ. n. 28/2023, pubblicata ieri, l’INAIL ha fornito un quadro di sintesi circa l’obbligo di segnalazione attribuitogli dall’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in qualità di creditore pubblico qualificato.
Nella circolare in commento si ricorda che tale obbligo, valido anche per l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consiste nel dover segnalare all’imprenditore interessato e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo di PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R, l’esistenza di debiti nei propri confronti.
Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti al verificarsi dei quali deve essere inviata la segnalazione in argomento.
Nel caso dell’INAIL, la segnalazione va inviata in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000 euro.
Viceversa, ricorda l’Istituto assicuratore, la segnalazione non va inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DLgs. 46/99.
Infine, nella circolare in commento si comunica che la segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’art. 12 del medesimo Codice della Crisi di impresa.
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