L’ACE riduce la base imponibile contributiva
L’aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) di cui all’art. 1 del DL 201/2011 incide, riducendola, anche sulla base imponibile contributiva degli iscritti alla Gestione commercianti INPS.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17295 depositata ieri, 16 giugno 2023.
Infatti, alla luce del disposto di cui all’art. 3-bis del DL 384/92, secondo cui a decorrere dal 1993 l’ammontare del contributo annuo dovuto per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono, e della circostanza che l’ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile, l’ACE medesimo finisce per incidere tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva.
Il reddito imponibile ai fini contributivi va quindi calcolato al netto della suddetta agevolazione, che era stata concessa dalla legge alle imprese in grado di finanziarsi con capitali propri.
Conferma tale conclusione, continuano i giudici di legittimità, il disposto di cui all’art. 8 comma 3 del decreto ministeriale di attuazione, che indica in modo espresso a quali specifici fini l’ACE concorra alla formazione del reddito imponibile, senza nulla specificare circa la sua incidenza sull’imponibile contributivo.
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