Posizione da salvaguardare se vengono meno i requisiti per la pensione complementare
Non pignorabili le somme accantonate presso tale forma pensionistica in difetto di ulteriore contribuzione
Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9249/2023, ha affermato che in relazione alla previdenza complementare, anche prima della modifica introdotta all’art. 14 comma 2 del DLgs. 252/2005, era ricavabile dal nostro ordinamento la conclusione secondo cui qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare occorre salvaguardare la posizione individuale del lavoratore con permanenza presso la suddetta forma pensionistica rispetto alla quale risultino cessati i requisiti di partecipazione.
Si rammenta a tal proposito che il DLgs. 88/2018 – di attuazione della direttiva Ue 2014/50 relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici ...
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