Scissione con credito IRAP ripartito tra scissa e beneficiaria
Si tratta di una posizione soggettiva che non possiede una connessione a elementi del patrimonio scisso
Con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 368, pubblicata ieri, si analizza la destinazione del credito IRAP maturato da una società in caso di scissione societaria parziale in favore di due società beneficiarie.
Ai sensi dell’art. 173 comma 4 del TUIR, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali:
- sono attribuiti alle società beneficiarie;
- in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari).
In applicazione di quanto previsto
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