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Il credito IVA non può essere negato per ragioni formali

/ REDAZIONE

Martedì, 4 luglio 2023

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Con la sentenza n. 18642 depositata ieri, 3 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione deve poggiare su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano esclusivamente le modalità e il controllo dell’esercizio di tale diritto (cfr. anche Corte di Giustizia Ue 11 dicembre 2014 causa C-590/13).

Il caso in esame riguarda il disconoscimento di un credito IVA, a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto passivo e della mancata esibizione delle fatture, per eventi di forza maggiore.
Richiamando l’orientamento ormai consolidato (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-590/13 e, sul piano nazionale, Cass. SS.UU. n. 17757/2016), la Corte ribadisce che l’Amministrazione finanziaria “non può pretendere la restituzione dell’imposta per ragioni meramente formali” se sussistono i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA.

Occorre verificare, infatti, se, in difetto dei requisiti formali (quale l’omessa presentazione della dichiarazione annuale), il soggetto passivo possa dimostrare che gli acquisti sono documentati da fattura, assoggettati all’imposta e finalizzati a operazioni imponibili. Tuttavia, “ove lo stesso dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi” si applica la regola generale ex art. 2724 n. 3 c.c., che consente la “prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti” (cfr. Cass. n. 9611/2017).

Alla luce di ciò, nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato la legittimità dell’accertamento condotto dalla C.T. Reg., avendo la stessa riscontrato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, sulla base della prova presuntiva riveniente dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto passivo, ai fini riconoscimento del credito IVA.

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