Natura dell’attivo criterio non idoneo per i compensi del commissario
Per la Cassazione tale compenso si basa sull’attivo inventariato e quello del liquidatore sull’attivo realizzato, ma il distinguo è irragionevole
Con le sentenze nn. 21959 e 21957, depositate ieri, la Cassazione è ritornata sul tema dei compensi del commissario e, in particolare, sulla corretta individuazione della base di calcolo degli stessi e sulla necessità, ove la procedura si arresti prematuramente, di tenere conto della attività effettivamente svolta.
Per la determinazione dei compensi si applicano i criteri stabiliti dall’art. 5 del DM 30/2012, i quali, in ogni caso, non possono essere derogati a favore di altri e diversi criteri (si veda “Commissario non equiparabile all’ausiliario nella stima dei compensi” del 7 giugno 2023).
La norma, in relazione alla tipologia di concordato, individua una base di calcolo diversa, distinguendo tra attivo realizzato e attivo inventariato: il riferimento sarà l’attivo
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