Ridenominato il codice tributo per il bonus investimenti in beni strumentali nuovi
Con la ris. n. 45 di ieri, l’Agenzia ha ridenominato un codice tributo per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Si ricorda che l’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, un credito di imposta alle condizioni indicate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, la ris. di ieri ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni nn. 3/2021 e 68/2021 (“Individuati i codici per i bonus sostenuti da «Investimento 1: Transizione 4.0»” del 1° dicembre 2021):
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/2021 (si veda “Al via la compensazione del bonus investimenti con i codici tributo ad hoc” del 14 gennaio 2021).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941