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Ridenominato il codice tributo per il bonus investimenti in beni strumentali nuovi

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 luglio 2023

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Con la ris. n. 45 di ieri, l’Agenzia ha ridenominato un codice tributo per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Si ricorda che l’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, un credito di imposta alle condizioni indicate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, la ris. di ieri ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni nn. 3/2021 e 68/2021 (“Individuati i codici per i bonus sostenuti da «Investimento 1: Transizione 4.0»” del 1° dicembre 2021):
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/2021 (si veda “Al via la compensazione del bonus investimenti con i codici tributo ad hoc” del 14 gennaio 2021).

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