Non basta l’errore contabile a fondare la responsabilità dell’amministratore
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22575, depositata ieri, ha ribadito che l’azione sociale di responsabilità, esperibile dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 del RD 267/42, ha natura contrattuale, con la conseguenza che è onere dell’attore dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate e del nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi di cui è gravato.
Nel caso di specie, all’amministratore veniva addebitato, tra l’altro, il compimento di atti di mala gestio consistenti:
- nella contabilizzazione di “fatture da emettere” per un determinato importo;
- nel successivo “storno a sopravvenienza passiva” di tale importo, senza fornire giustificazioni.
Prescindendo dalla effettiva erroneità o meno della contabilizzazione di “fatture da emettere”, la Suprema Corte ha rilevato come, vertendosi sulla responsabilità dell’amministratore proprio in relazione all’operazione di “storno”, assumesse rilevanza l’accertamento del danno concretamente cagionato alla società, tenuto conto anche della effettiva “recuperabilità” del credito in questione.
Per contro, la Corte di merito:
- aveva erroneamente ritenuto che l’atto di mala gestio addebitato all’amministratore fosse in sé e per sé fonte di danno;
- non aveva esplicitato il nesso causale tra lo “storno” e l’assenza delle condizioni per l’incasso del credito;
- non aveva accertato l’esistenza di effettive prestazioni da parte della società fallita non pagate dal debitore.
In applicazione dei principi sopra ricordati, la Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.
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